mercoledì 30 maggio 2012

UCINA- Agenzia delle entrate e tassa sulle di possesso sulle unità da diporto.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 30 maggio 2012 ha fatto maggiore maggiore chiarezza sulla tassa di possesso di unità da diporto, che va pagata entro domani entro il 31 m1ggio .La comunicazione dell’Agenzia è scaturita da un lavoro di confronto con Ucina che ha raccolto i numerosi quesiti pervenuti dagli associati. Nel merito, il provvedimento chiarisce innanzitutto una delle questioni più spinose per le aziende che hanno ritirato – riscattando il leasing - un’unità usata. In questo caso l’Agenzia stabilisce che la tassa non è dovuta per “le unità da diporto provenienti da permute con unità nuove”, come non lo è per le barche per le quali i cantieri o i distributori abbiano un mandato di vendita. L’esclusione per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio è inoltre estesa a tutte le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali previste dal Codice della Nautica (articolo 2 del D. Lgs n. 171 del 2005), anche insegnamento professionale della navigazione da diporto e immersioni subacquee. Importanti risultati anche per i diportisti, sottolinea Ucina. Innanzitutto, per la determinazione della lunghezza delle unità, l’esclusione delle appendici è estesa anche agli scafi costruiti antecedentemente all’obbligo di marcatura CE (previsto dalla norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666). Quindi occorre fare riferimento alla distanza, misurata in linea retta, che intercorre tra il punto estremo anteriore di prua e il punto estremo di poppa, escluse piattaforme da bagno, delfiniera, ecc. Circa il pagamento, è stato ottenuto l’importo frazionato per l’acquisto successivo al 1° maggio, diversamente gli acquisti nella seconda metà dell’anno sarebbero stati penalizzati. Il versamento della tassa va dunque effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Qualora il presupposto per l’applicazione si verifichi successivamente al 1° maggio, il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo, rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dalla data di acquisto fino al 30 aprile dell’anno seguente.