martedì 22 maggio 2012

Disposizioni a tutela dei lavoratori marittimi

DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori CENTARO e CICOLANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2011 Disposizioni a tutela dei lavoratori marittimi Il disegno di legge si propone di tutelare maggiormente il personale marittimo italiano, nell’accezione omnicomprensiva degli ufficiali, dei sottoufficiali e degli altri marittimi. Si sta, infatti, verificando un’eccessiva propensione all’impiego di manodopera proveniente da Stati non appartenenti all’Unione europea da parte degli armatori nazionali, che accentua la crisi occupazionale in un settore altamente specializzato già penalizzato dalle difficoltà in cui versa nel suo complesso l’economia mondiale. Ciò è il frutto di un uso disinvolto della contrattazione nazionale, prevista come strumento di deroga alla regola contemplata nell’articolo 318, comma 1, del codice della navigazione dalla modifica normativa introdotta dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Il ricorso alla contrattazione sindacale, infatti, muoveva dalla necessità di apprestare un mezzo più rapido e diretto, in grado di evitare pastoie burocratiche e di verificare in concreto la necessità dell’armatore, alla luce della situazione locale del mercato del lavoro. In realtà, la deroga è stata utilizzata nella gran parte dei casi non per le ragioni anzi descritte, bensì in un’ottica diversa, il cui effetto è andato a detrimento del comparto lavorativo nazionale del settore. Diviene, pertanto, indispensabile ripristinare le disposizioni precedenti alla riforma del 1997, affinché la valutazione della deroga possa discendere da una delibazione della necessità effettuata da un organismo terzo, quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in grado di considerare la problematica con riferimento non solo alla situazione particolare ma anche ad un quadro generale di riferimento del comparto lavorativo. Alla pronuncia si potrà pervenire anche attraverso le articolazioni periferiche del Ministero, in condizioni di conoscere la situazione locale del mercato del lavoro. Il ritorno alla normativa antecedente alle modifiche introdotte nel 1997 vale a riaffermare la regola generale della integrale composizione da parte di cittadini italiani o di altri Paesi dell’Unione europea dell’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica giacché la riattribuzione della competenza ad operare la deroga al Ministero competente suona come tutela della forza lavoro, in primo luogo, nazionale e comunque comunitaria. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche all’articolo 318 del codice della navigazione, in materia di nazionalità dei componenti dell’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica italiana) 1. All’articolo 318 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «all’Unione europea», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2 . Relativamente alle navi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di particolari necessità, può autorizzare che dell’equipaggio di bordo facciano parte cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e apolidi, in misura non superiore ad un terzo dell’intero equipaggio.»; c) al comma 2- bis, le parole «degli accordi collettivi nazionali di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto previsto dal». Art. 2. (Modifiche all’ articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 in materia di comando ed equipaggio delle navi iscritte al Registro internazionale) 1. All’ articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1- bis è abrogato; b) al comma 2, primo periodo, le parole «di cui ai commi 1 e 1- bis » sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1». Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.