
Febbraio 2010
L'Italia è finalmente in regola con la ratifica della Convenzione di Londra del 2001 (entrata in vigore il 21 novembre 2008) sulla responsabilità civile per i fenomeni di inquinamento marino causato dal carburante impiegato dalle navi. Il nostro Paese ha finalmente adottato uno strumento di salvaguardia nevralgico in materia di risarcimento dei danni prodotti da questo tipo di inquinamento. La Bunker oil convention frutto dell'impegno dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha colmato una lacuna nel diritto internazionale che non aveva previsto misure per fronteggiare le emergenze causate l'inquinamento da fuoriuscita e versamento in mare di petrolio utilizzato per la propulsione delle navi. Il trattato contempla azioni in materia di responsabilità degli armatori, regola il campo di applicazione con alcune esclusioni come nel caso delle navi militari, impone obblighi assicurativi per le navi con stazza superiore alle 1.000 tonnellate e fissa le procedure di risarcimento dei danni, allo scopo di garantire un risarcimento congruo ed immediato ai soggetti danneggiati. La Bunker oil convention sancisce la responsabilità oggettiva del proprietario della nave (cui sono equiparati il noleggiatore, l'armatore e il gestore) per i danni causati dall'inquinamento, salvo che egli fornisca la prova che il danno si sia verificato per cause di forza maggiore (conflitto armato, insurrezione e simili, catastrofi naturali eccezionali e inevitabili) o sia stato provocato da azione od omissione intenzionale di un terzo, ovvero dalla negligenza di un'autorità pubblica responsabile della manutenzione dei fari o di altri aiuti alla navigazione.
Breve riepilogo:
Con il disegno di legge approvato lo scorso 21 gennaio l’Italia recepisce un importante strumento di tutela dall’ inquinamento dei nostri mari . Attraverso la Bunker oil convention negoziata presso l'Organizzazione marittima internazionale (Imo, Agenzia specializzata delle nazioni unite) è stato colmato un vuoto legislativo nel diritto internazionale, che non prendeva in considerazione l'inquinamento provocato dalla fuoriuscita e dal versamento in mare di petrolio utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi.
In questo senso la convenzione stabilisce le responsabilità degli armatori, il campo di applicazione (ad esempio le navi militari sono escluse), gli obblighi assicurativi (per i proprietari di navi con stazza superiore a 1.000 tonnellate), le modalità di risarcimento dei danni. Gli obiettivi della convenzione sono quelli di garantire un risarcimento congruo, ed immediato alle persone che subiscono danni dal versamento di petrolio trasportato dalle navi per il loro funzionamento.
Quindi la Bunker oil convention sancisce la "responsabilità oggettiva del proprietario della nave (cui sono equiparati il noleggiatore, l'armatore e il gestore) per i danni causati dall'inquinamento, salvo che egli fornisca la prova che il danno si sia verificato per cause di forza maggiore (conflitto armato, insurrezione e simili, catastrofi naturali eccezionali e inevitabili) o sia stato provocato da azione od omissione intenzionale di un terzo, ovvero dalla negligenza di un'autorità pubblica responsabile della manutenzione dei fari o di altri aiuti alla navigazione".
Fonte : Camera del Lavoro di Pozzallo